eventi
Tribunale
03 Settembre 2026 06:00:00
A poco più di un mese dalla sentenza, sono state pubblicate le motivazioni che hanno portato alla sentenza sulla morte di Matilde Baldi, la giovane di 20 anni deceduta in seguito ad uno spaventoso incidente avvenuto l’11 dicembre scorso sulla tangenziale di Asti in direzione di Alba.
E’ il tristemente famigerato incidente della Porsche che ha tamponato violentemente la Fiat 500 sulla quale viaggiavano Matilde (come passeggera) e la madre Elvia alla guida. La Porsche ha tamponato la piccola utilitaria ad una velocità di oltre 200 km orari.

Un incidente sul quale, fin dai primi istanti successivi all’impatto, si sono pesantemente addensate le nubi di una gara di velocità fra la Porsche coinvolta nell’incidente, condotta da Franco Vacchina, e quella uscita illesa dallo scontro, che seguiva la prima, condotta da Davide Bertello. I due si erano incontrati poco prima nei pressi del casello Asti Ovest con un amico comune, Fabio Bordignon, per andare ad Alba ad una cena.
Entrambi sotto processo davanti al Gup Bertelli Motta, portati dal pm Paterno con un’accusa comune, quella di gara clandestina cui si è aggiunta quella di omicidio stradale per il solo Vacchina e di omissione di soccorso per il solo Bertello.
La sentenza è già nota: entrambi assolti dalla gara, Vacchina condannato a 8 anni per l’omicidio stradale e Bertello assolto anche per l’omissione di soccorso.
Perché?
Il giudice Bertelli Motta ha dedicato una lunga parte delle 142 pagine di motivazioni a spiegare perché, secondo la sua interpretazione giuridica, non si possa parlare di gara. Lo ha fatto, innanzitutto, riprendendo una lunga serie di sentenze definitiva in cui gli imputati venivano condannati per gare di velocità clandestine. Arrivando a questa conclusione: non basta l’alta velocità, seppure sia evidentemente presente in ogni gara, a definirla tale. Nelle altre sentenze non è mai stato l’unico elemento a caratterizzare la competizione illecita. Si parla di spiccato spirito competitivo e di sfida, di sorpassi e controsorpassi, di veicoli affiancati a tutta velocità, brusche frenate, cambi di traiettoria delle auto davanti per ostacolare quelle che seguivano. E, nel caso astigiano, non vi sono prove dirette di questi comportamenti scriteriati (tipo riprese di videosorveglianza che ne immortalasse qualcuno) e mancano testimonianze dirette, confessioni, messaggistica prima e dopo l’incidente che possa portare a questa conclusione.
Vero che viaggiavano forte una dietro l’altra. Vero anche che qualche sorpasso in città e in autostrada c’è stato ma soprattutto di altre auto. Giustificate, per il giudice, dal fatto che Bertello non volesse perdere il contatto visivo con Vacchina (per quanto lui viaggiasse con Bordignon che conosceva bene la strada verso il ristorante) e per la “comune insofferenza” verso un veicolo che viaggiava lento. In un passo, poi, sempre il giudice Bertelli Motta sottolinea che, pur essendo uno dietro l’altro, non erano in scia, come capita nelle gare, tanto che Davide Bertello, quando si è accorto che Vacchina aveva perso aderenza con la strada, ha avuto il tempo di reazione sufficiente per scansare l’incidente ed evitarlo andando a fermarsi oltre il teatro dello schianto.

E allora perché tanti testimoni parlano di gara fra le due Porsche? Per il giudice si è trattato di una suggestione collettiva data dal tipo di auto (l’anello di congiunzione fra quelle stradali e quelle da pista), dal rombo fortissimo dato dagli scarichi speciali (“molesto e biasimevole” ma non fonte di pericolo) dall’aspetto estetico aggressivo.
Dunque, per tutti questi motivi, per il Gup non si stavano sfidando in velocità. Non sussistendo la gara, in tre righe ha motivato l’assoluzione di Bertello anche del secondo capo d’accusa, cioè l’omissione di soccorso: non essendo l’incidente ricollegabile a lui o al suo comportamento, decade il suo obbligo a fermarsi e prestare assistenza. Cosa che, infatti, per sua stessa ammissione, Bertello ha evitato ripartendo meno di un minuto dopo essersi fermato per capire cosa fosse successo dietro di lui.
Unico capo d’accusa rimasto in piedi quello di omicidio stradale per Vacchina che è stato condannato a 8 anni e ad una provvisionale di risarcimento di 200 mila euro per la famiglia di Matilde (assistita dall’avvocato Pierpaolo Berardi) e 50 mila per il fidanzato della ragazza (rappresentato dall’avvocato Alberto Bazzano).
Dal deposito delle motivazioni parte la conta dei giorni entro i quali presentare eventuale ricorso in Corte d’Appello contro questa sentenza.
Franco Vacchina era difeso dall’avvocato Ferruccio Rattazzi e Davide Bertello dall’avvocato Michele Galasso.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058