Lavoro
15 Settembre 2026 09:46:27
Cambiano le regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e il Coordinamento Generale Medico Legale dell’INPS hanno aggiornato le indicazioni sulla decorrenza della tutela, con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione ai lavoratori alla luce delle trasformazioni che stanno interessando l’assistenza sanitaria territoriale.
Il principio generale resta invariato: l’evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. La nuova disposizione introduce però una possibilità in più. La tutela previdenziale potrà infatti essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato, a condizione che il medico attesti che la malattia era già iniziata il giorno precedente alla visita, che sia ambulatoriale o domiciliare.
La novità viene introdota a causa della necessità di tenere conto delle difficoltà che possono rendere meno o non immediata la visita medica. Tra i fattori considerati dall’Istituto ci sono la progressiva riduzione dei medici di medicina generale, l’aumento dei carichi di lavoro e le diverse modalità organizzative dell’assistenza sul territorio. L’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha quindi aggiornato il precedente orientamento per rendere la tutela più uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale.
«Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l’Istituto persegue con convinzione», ha commentato la direttrice generale dell’INPS Valeria Vittimberga. Secondo Vittimberga, non si tratta soltanto di un cambiamento tecnico-procedurale, ma di una risposta alle trasformazioni dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di evitare che il lavoratore venga penalizzato da difficoltà organizzative indipendenti dalla propria volontà.
Il riconoscimento del giorno precedente è previsto sia nel caso di visita domiciliare sia di visita ambulatoriale. Ci sono però alcune condizioni: il giorno precedente non deve coincidere con una festività infrasettimanale e non deve essere un sabato o una domenica, periodi nei quali è garantita la continuità assistenziale. Restano inoltre invariati i limiti massimi di indennizzabilità stabiliti dalla normativa vigente.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058